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Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024 (Rv. 672044-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE | Committenza e attività di progettazione di opera comportante rilevanti lavori di scavi e movimentazione del terreno - Qualificabilità come attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c. - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672044-01

RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE

Non è configurabile una responsabilità ex art. 2050 c.c. del committente e del progettista nell'appalto di un'opera comportante rilevanti lavori di scavo e movimentazione del terreno, in quanto la norma si riferisce soltanto a chi esercita l'attività pericolosa e, cioè, all'appaltatore, a cui spetta in via esclusiva la verifica della validità tecnica del progetto fornito dal committente, nonché il rilievo e la correzione di eventuali errori, a meno che l'appaltante, anche attraverso il direttore dei lavori, mantenga un rigido potere di controllo e direzione dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso che la committenza e l'attività di progettazione dei lavori per la realizzazione della galleria sotterranea della linea di alta velocità del nodo di Bologna, e di direzione dei relativi lavori per conto della committente, integrasse attività pericolosa).

Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)