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Sez. 1, Sentenza n. 7742 del 04/04/1973 Ud. (dep. 07/11/1973) Rv. 125399 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - ALLONTANAMENTO ABUSIVO - REATO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1973-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125399-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - ALLONTANAMENTO ABUSIVO - REATO PERMANENTE.*

La distinzione tra reati istantanei e permanenti si riferisce non all'esecuzione ma alla consumazione del reato e postula per il reato permanente l'esistenza di uno stato soggettivo oltre che oggettivo contrario al diritto in ogni momento della consumazione, concretandosi in un reato che sia tale da consentire la protrazione volontaria ininterrotta del contrasto giuridico preveduto dalla legge nell'ipotesi tipica e la possibilita da parte del soggetto di farlo cessare in modo giuridicamente efficace. Pertanto, il reato di allontanamento abusivo dal luogo di soggiorno obbligato rientra tra i reati permanenti, in quanto il diritto leso e ancora violabile, per la sua stessa natura, dopo l'iniziale consumazione e la condotta antigiuridica dell'agente si concreta in una violazione continua e si ripete di momento in momento sino a che perdura lo stato di fatto del soggiorno in altro comune.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)