Sez. 1, Sentenza n. 6178 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145306 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - SOGGIORNO COATTO - ALLONTANAMENTO ARBITRARIO - REATO - NATURA GIURIDICA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - SOGGIORNO COATTO - ALLONTANAMENTO ARBITRARIO - REATO - NATURA GIURIDICA.*
Il reato di arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di soggiorno obbligato, ha natura di reato permanente. Esso, invero, non si esaurisce con il compimento dell'Azione che concreta l'ipotesi punibile, ma si protrae nel tempo mediante un ininterrotto comportamento antigiuridico che, in quanto contrastante con la norma di legge, determina la permanenza della violazione per tutta la durata dell'illecito stato di fatto. (Conf mass nn 125399, 125391).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)