Sez. L, Ordinanza n. 32433 del 12/12/2025 (Rv. 677220-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' | Astensione anticipata per maternità ex art. 17, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 151 del 2001 - Fattispecie normativa a struttura complessa - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA'
L'interdizione dal lavoro anticipata della lavoratrice in stato di gravidanza, disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce, anche nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c), fattispecie normativa a struttura complessa, per la cui integrazione è richiesta sia la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, sia l'adozione di un provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del lavoro, che accerta l'esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento e ne fissa la durata, sicché, in assenza di detto provvedimento o venuto a scadenza il periodo autorizzato, non sussiste un diritto della lavoratrice alla corresponsione della relativa indennità, né al suo prolungamento, previsto, dall'art. 24 del citato decreto, solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichi durante i periodi di congedo per maternità previsti dall'art. 17. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettando la domanda della lavoratrice rivolta a ottenere l'indennità in esame in relazione ad un periodo successivo alla data di cessata efficacia del provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, coincidente con la data di risoluzione del rapporto di lavoro).
Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 17, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)