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Sez. L, Sentenza n. 603 del 20/01/2000 (Rv. 532986 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Interdizione dal lavoro anticipata (rispetto all'inizio del periodo di astensione obbligatoria) delle lavoratrici in stato di gravidanza - Art. 5 legge n. 1204 del 1971 - Fattispecie normativa a struttura complessa richiedente sia il verificarsi di uno degli eventi previsti sia il provvedimento autorizzatorio dell'Ispettorato del lavoro - Ipotesi previste nelle lett. b) e c) dell'art. 5 cit. - Emissione del provvedimento autorizzatorio anche d'ufficio - Possibilità - Ipotesi previste dalla lett. a) dell'art. 5 cit. - Onere dell'interessata di dare corso agli adempimenti prescritti dall'art. 18 d.P.R. n. 1026 del 1976 - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532986-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

L'interdizione dal lavoro anticipata (rispetto all'inizio del periodo di astensione obbligatoria) delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi determinati dall'Ispettorato del lavoro, prevista come ipotesi speciale dall'art. 5 della legge n.1204 del 1971, costituisce una fattispecie normativa a struttura complessa in quanto richiede non soltanto la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, ma anche l'ulteriore presupposto costituito dal provvedimento dell'Ispettorato il quale costituisce un fatto di legittimazione e una "condicio iuris" della riconducibilità dell'assenza dal lavoro alla stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti. Il provvedimento autorizzatorio, adottabile anche di ufficio ove ricorrano le condizioni considerate nelle lett. b) e c) dell'art.5, richiede invece, per le ipotesi considerate dalla lett. a) l'iniziativa della lavoratrice, la quale, per poter fruire dell'astensione anticipata deve dare corso agli adempimenti prescritti dall'art. 18 del d.P.R. n. 1026 del 1976. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la lavoratrice ricorrente - la quale pur lamentando "gravi complicanze della gestazione" (evento previsto dalla lett. a) dell'art.5 cit.) si era limitata a presentare una semplice denuncia di malattia senza, quindi, osservare l'art. 18 del d.P.R. n. 1026 cit. - potesse beneficiare dello speciale regime di protezione previsto per le lavoratrici madri ed ottenere, conseguentemente, la sottrazione dell'evento subito dal periodo di comporto ai fini del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, DPR 25/11/1976 num. 1026 art. 18, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)