Sez. 1, Sentenza n. 17213 del 28/08/2004 (Rv. 576327 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | "Scientia decoctionis" - Prova - Elementi attinenti alla conoscibilità delo stato di insolvenza - Sufficienza - Esclusione - Prova della effettiva percezione dei sintomi dello stato di insolvenza - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallim., l'elemento soggettivo - da provare - della conoscenza, da parte dell'"accipiens", dello stato di insolvenza in cui versava il "tradens" al momento dell'atto da revocare è costituito dalla conoscenza effettiva di tale stato, ed in tale ambito deve svolgersi l'indagine del giudice di merito, sia pure utilizzando elementi che attengono alle mera conoscibilità, ma, in tal caso, attraverso il necessario collegamento costituito da circostanze concrete che consentano di affermare l'avvenuta percezione, da parte dell'"accipiens", dei sintomi conoscibili dello stato di insolvenza, e non già con il riferimento ad un comportamento omissivo colposo che abbia dato luogo a tale mancata percezione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)