Sez. 1, Sentenza n. 11224 del 26/05/2005 (Rv. 581534 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Contratto concluso tra due società di capitali - Esistenza di un rapporto di filiazione tra i soci della società acquirente ed il legale rappresentante della società venditrice - Qualità di componente del consiglio di amministrazione della società venditrice rivestita da uno dei soci della società acquirente - Unità del centro di interessi - Rilevanza al fine della prova della "scientia decoctionis" - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di azione revocatoria fallimentare di un contratto di compravendita stipulato da una società di capitali, successivamente assoggettata ad una procedura concorsuale (nella specie, alla amministrazione straordinaria), con altra società di capitali, la circostanza che i soci di quest'ultima siano i figli del legale rappresentante della società venditrice e che uno di essi faccia anche parte del consiglio di amministrazione di quest'ultima costituisce un elemento ragionevolmente indicativo di una gestione unitaria e familiare delle due società, con la conseguenza che può ritenersi che il contratto, nonostante la diversità formale dei soggetti stipulanti, sia stato deciso da un unico centro di interessi (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio della motivazione la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto la succitata circostanza elemento sufficiente a provare la 'scientia decoctionis' da parte della società acquirente).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)