diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1423 del 21/04/1976 (Rv. 380132 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - MACCHINE PRESSATRICI E TRANCIATRICI - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - DOPPIO COMANDO A DUE MANI - REQUISITI - DOPPIO COMANDO AZIONABILE CON UNA SOLA MANO - INIDONEITA.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380132-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - MACCHINE PRESSATRICI E TRANCIATRICI - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - DOPPIO COMANDO A DUE MANI - REQUISITI - DOPPIO COMANDO AZIONABILE CON UNA SOLA MANO - INIDONEITA.*

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la ratio normativa dell'art 115 DPR 27 aprile 1955 n 547, e diretta ad imporre allo imprenditore l'adozione di macchine pressatrici e tranciatrici, nelle quali la presenza di ripari o dispositivi di sicurezza (doppio comando obbligato a due mani) renda materialmente impossibile al lavoratore di inserire le mani nelle parti mobili dell'apparecchio in funzione, seppure per imprudenza, disattenzione o temerarieta. Pertanto, sussiste violazione della norma cennata anche nel caso in cui il dispositivo del doppio comando sia congegnato in modo da consentire al lavoratore di azionarlo con una sola mano, sia pure con manovra abnorme eseguita di sua iniziativa e non in base ad un comando dei dirigenti della fabbrica.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)