Sez. L, Sentenza n. 633 del 30/01/1985 (Rv. 438841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO - RIPARI O DISPOSITIVI RELATIVI A PRESSE, TRANCE E MACCHINE SIMILI - TASSATIVITÀ - ADOZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI MECCANISMI DI SICUREZZA DIVERSI - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DEI DATORI DI LAVORO - RIPARI O DISPOSITIVI RELATIVI A PRESSE, TRANCE E MACCHINE SIMILI - TASSATIVITÀ - ADOZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI MECCANISMI DI SICUREZZA DIVERSI - DIVIETO.*
L'art. 115 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nell'indicare, in relazione alle presse, trance e macchine simili, vari ripari o dispositivi da adottare, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, al fine di evitare lesioni ai lavoratori che vi sono addetti, detta un elenco rigido e tassativo di tali ripari o dispositivi, con la conseguenza che la possibilità di scelta riservata all'imprenditore deve esercitarsi nell'ambito dell'elenco predetto, non essendogli consentita l'adozione di meccanismi di sicurezza diversi da quelli che la norma prescrive in quanto idonei a prevenire infortuni nonostante imprudenza, negligenza o disattenzione dei lavoratori. (V 3543/81, mass n 414051; (V 1423/76, mass n 380132).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)