Sez. L, Sentenza n. 2527 del 06/03/1998 (Rv. 513438 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Chiamata in causa per ordine del giudice - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Contumacia in primo grado e in appello della parte chiamata - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti in sede di legittimità - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nell'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale, provocato dall'ordine di intervento del giudice ex art. 107 cod. proc. civ., la contumacia del chiamato in causa nel grado in cui l'ordine è stato impartito come pure nel successivo grado di appello, evidenzia il suo totale disinteresse verso le sorti del giudizio (tanto più quando già la pronunzia di primo grado gli sia stata sfavorevole) e comporta che in sede di legittimità non sia necessario alcun ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)