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Sez. L, Sentenza n. 11419 del 26/10/1991 (Rv. 474434 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Ammissibilità - Proposte in cause inscindibili contro una parte diversa da quella impugnante in via principale - Estensione.
Stato
decisa il 1991-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474434-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

Nell'ipotesi di cause inscindibili (concetto che in fase d'impugnazione comprende tanto l'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, ricorrente quest'ultimo ove il giudice, ritenendo la causa comune al terzo, ne abbia ordinato l'intervento ai sensi dell'art. 107 cod. proc.civ., quanto l'ipotesi di cause fra loro dipendenti, ossia tali che, essendo state, nel precedente grado, decise in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronunzia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico- giuridico imprescindibile), la parte contro cui sia stata proposta l'impugnazione e principale è legittimata, a sua volta, a proporre l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 cod.proc. civ., ancorché questa sia diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)