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Sez. U, Sentenza n. 15813 del 29/07/2016 (Rv. 640697 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs n. 109 del 2006 - Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Giustificabilità - Condizioni - Rapporto di proporzionalità con l'ampiezza e la gravità del ritardo - Necessità - Onere probatorio - Contenuto e criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640697-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari non comporta una responsabilità oggettiva dell'incolpato, ovvero l'ingiustificabilità assoluta della sua condotta, ma incide sulla giustificazione richiestagli, che deve riguardare tutto l'arco temporale durante il quale l'inerzia si sia protratta, sicché quanto più essi sono gravi tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve esserne la giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, nell'intervallo temporale suddetto, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei a scongiurarli o, comunque, a ridurne la patologica dilatazione, dovendo, altresì, una siffatta prova valutarsi tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)