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Sez. U - , Sentenza n. 21624 del 19/09/2017 (Rv. 645656 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Scusabilità - Inesigibilità dell’attività lavorativa del magistrato - Valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645656-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato ex art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, ricorre l’esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma ove l’attività lavorativa dell’incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonché allo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’assoluzione dall’incolpazione per plurimi ritardi ultrannuali nel deposito di provvedimenti relativi a richieste di archiviazione e decreti penali di condanna, determinati dal sovraccarico del ruolo del magistrato al momento dell’immissione in possesso, avendo la sezione disciplinare congruamente motivato in ordine alla gravità della situazione complessiva dell’ufficio giudiziario per sopravvenienze e pendenze, all’adeguatezza della scelta organizzativa dell’incolpato di trattare prioritariamente i procedimenti ordinari e urgenti, agli indici di laboriosità comparata ed all’abbattimento dell’arretrato nonostante l'esonero totale dal lavoro fruito per l’incarico di componente di commissione di concorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)