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Sez. 1, Sentenza n. 7867 del 22/08/1997 (Rv. 506984 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Sentenza istruttoria di proscioglimento - Autorità di cosa giudicata nel processo tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506984-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 12 della legge 7 agosto 1982 n. 516 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429) - il quale dispone che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio, relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale - non è applicabile alla sentenza di proscioglimento adottata dal giudice istruttore, non essendo questa riconducibile nel novero delle sentenze irrevocabili pronunciate in seguito a giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/08/1982 num. 516 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)