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Sez. 5, Sentenza n. 15089 del 22/11/2000 (Rv. 542030 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Effetti nel processo tributario - Nel regime previsto dall'art. 12 del D.L. n. 429 del 1982 - Limiti - Effetti.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542030-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'effetto vincolante del giudicato penale, previsto dall'art. 12 del D.L. 10 Luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 Agosto 1982, n. 526 - espressamente abrogato dal l'art. 25, lett. d), del D.Lgs. 10 Marzo 2000, n. 74 - riguardava solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l'amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare al giudizio penale), oltre ad essere limitato ai fatti materiali accertati in quella sede. Esso, pertanto, non poteva estendersi alle sentenze di proscioglimento del giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che, in caso di applicabilità, "ratione temporis", della citata disposizione, la motivazione della decisione del giudice tributario che abbia recepito pedissequamente le risultanze emergenti dalla predetta sentenza penale è "tamquam non esset", potendo detto giudice solo effettuare una "prova di resistenza" della motivazione della sentenza penale, in via del tutto autonoma ed esclusivamente sulla base delle disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)