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Sez. U, Sentenza n. 10060 del 26/04/2013 (Rv. 626159 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Natura meramente interlocutoria - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2013-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626159-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il provvedimento con cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro soggetto, avendo natura meramente interlocutoria, non è sindacabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 27, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)