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Sez. L, Sentenza n. 3115 del 23/03/1991 (Rv. 471408 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro | Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente - Per il credito risarcitorio del lavoratore ex art. 2087 cod. civ. - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471408-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro

La violazione da parte del datore di lavoro, del dovere di approntare cautele ed accorgimenti volti ad evitare lesioni della integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.) è fonte di responsabilità contrattuale - attenendo detto illecito ad una preesistente obbligazione (ancorché di fonte legale) - e, pertanto, il correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni soggiace alla prescrizione decennale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova che l'inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.) al fine di superare la correlativa presunzione di responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto di lavoro si sia svolto, ancorché nella medesima azienda, alle dipendenze di due imprenditori diversi e l'inosservanza del dovere ex art. 2087 cod. civ. risulti limitata al primo di essi, la responsabilità del secondo datore di lavoro, non operando la presunzione anzidetta, può essere affermata ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (trasferimento di azienda), sempreché, ai sensi del secondo comma di tale articolo, il credito risarcitorio del lavoratore fosse conosciuto e conoscibile dall'imprenditore cessionario (vi sia stata o no disdetta del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)