Sez. 2, Sentenza n. 2626 del 16/07/1969 (Rv. 342249 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONSEGUIMENTO DI PENSIONE PER INVALIDITA - PRECLUSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - INSUSSISTENZA*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - PROSECUZIONE VOLONTARIA - CONSEGUIMENTO DI PENSIONE PER INVALIDITA - PRECLUSIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - INSUSSISTENZA*
Ai sensi dell'art.5 della legge 4 aprile 1952, n.218, deve ritenersi che il pensionato, il quale abbia conseguito la pensione per invalidita, non perda, per questo, il diritto di proseguire il versamento di contributi volontari. E illegittima, da parte dell' INPS, la revoca della gia concessa autorizzazione alla prosecuzione volontaria del rapporto assicurativo, il quale non esaurisce tutte le sue finalita con il conseguimento della pensione di invalidita l'Assicurazione, infatti(riguarda anche la vecchiaia, e non si puo escludere, d'altra parte, che la pensione di invalidita venga meno quando la capacita di guadagno del pensionato 'cessi di essere inferiorè ad un terzo, ai sensi dell'art. 10 RDL 14 aprile 1939 n.936.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)