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Sez. L, Sentenza n. 2858 del 15/10/1974 (Rv. 371280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - OBBLIGO - DELL'ASSICURAZIONE - COESISTENZA - POSSIBILITA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - VERSAMENTO - ISCRIZIONE A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVA DELL'OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - OBBLIGO - DELL'ASSICURAZIONE - COESISTENZA - POSSIBILITA - CONTRIBUTI - VOLONTARI - VERSAMENTO - ISCRIZIONE A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVA DELL'OBBLIGATORIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non e esclusa, in via di massima, la possibilita di coesistenza di due rapporti assicurativi, di cui uno obbligatorio e l'altro volontario; pertanto, colui che ha i requisiti per essere ammesso alla contribuzione volontaria (cioe un anno di contribuzione obbligatoria) puo continuare i versamenti volontari anche durante i periodi di iscrizione a forme di previdenza sostitutive di quella obbligatoria. (nel caso di specie, e stata ritenuta consentita la prosecuzione volontaria dell'Assicurazione comune da parte di un ex dipendente di un'azienda non elettrica che, assunto successivamente presso la societa Adriatica di elettricita, risultava iscritto al fondo speciale di previdenza per gli elettrici). (V 2626'69, mass n 342249).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 31/03/1956 num. 293 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)