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Sez. 2, Sentenza n. 1466 del 11/06/1964 (Rv. 302082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI -N IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI O DERIVANTI DA NORME INDEROGABILI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI -N IN GENERE - DIRITTI INDISPONIBILI O DERIVANTI DA NORME INDEROGABILI - DIFFERENZE - FATTISPECIE.*

Deve negarsi una differenza concettuale tra 'diritto indisponibilè e 'diritto derivante da norma inderogabilè, poiche i due termini hanno riguardo a due momenti diversi, attenendo il secondo al momento generico, costituito dalla norma, ed il primo, invece, a quello funzionalè la inderogabilita della norma, infatti, determina la nullita assoluta di ogni atto giuridico che importi una differente regolamentazione del rapporto considerato dalla norma imperativa, cioe opera rispetto al momento della Costituzione del rapporto stesso e riguarda, quindi, diritti ancora non sortì in materia di lavoro, pero, dalla inderogabilita della norma non discende senz'altro la indisponibilita del diritto, una volta che questo sia sorto ed acquisito al patrimonio del suo titolare. (applicazione al fine di ritenere disponibile il diritto gia acquisito dal lavoratore alle indennita di preavviso e di anzianita, in relazione a transazione regolante tali indennita, posta in essere dal lavoratore a rapporto di lavoro cessante, e non impugnata nel termine di decadenza di cui all'art.2113 cod.civ. (Cfr 499/64; 3844/58; 3254/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1966, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)