Sez. L, Sentenza n. 5849 del 06/11/1982 (Rv. 423594 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CARATTERE SOSTITUTIVO DEI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI - ESCLUSIONE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - EFFICACIA SANANTE OD IMPEDITIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CARATTERE SOSTITUTIVO DEI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI - ESCLUSIONE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - EFFICACIA SANANTE OD IMPEDITIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'impugnazione ex art. 2113 cod. civ. delle rinunce o transazioni poste in essere dal lavoratore - la quale è esclusa allorché tali Atti siano stati compiuti con l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o della commissione provinciale di conciliazione - è rimedio che si aggiunge, e non si sostituisce, ai normali mezzi d'impugnazione dei contratti, e cioè alle normali azioni di nullità o di annullabilità, rispetto alle quali l'intervento predetto non esercita alcuna efficacia sanante od impeditiva. (V 2721/81, mass nn 413485 e 413484; (V 1466/64, mass n 302082; (V 726/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)