Sez. L, Sentenza n. 4593 del 19/05/1987 (Rv. 453260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI EFFICACI ERGA OMNES E CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI ALLA OPERATIVITÀ DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - COMPARAZIONE FRA I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI AL FINE DI STABILIRE QUELLO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI - FATTISPECIE (PREVISIONE DA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE DI UN PERIODO DI PROVA DI DURATA SUPERIORE A QUELLA CONTEMPLATA DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE ERGA OMNES).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI EFFICACI ERGA OMNES E CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI ALLA OPERATIVITÀ DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - COMPARAZIONE FRA I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI AL FINE DI STABILIRE QUELLO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI - FATTISPECIE (PREVISIONE DA PARTE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE DI UN PERIODO DI PROVA DI DURATA SUPERIORE A QUELLA CONTEMPLATA DA UN PRECEDENTE CONTRATTO COLLETTIVO EFFICACE ERGA OMNES).*
La comparazione fra il trattamento spettante ai lavoratori in forza di contratti collettivi resi efficaci erga omnes in esecuzione della legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 e quello disciplinato da successivi accordi e contratti collettivi o individuali, al fine di stabilire quale risulti più favorevole, non può effettuarsi in relazione alle singole clausole o ai singoli istituti, ma deve essere effettuata globalmente, con riferimento allo insieme del trattamento economico e normativo rispettivamente assicurato. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto legittima la previsione, da parte di un contratto collettivo di diritto comune, di un periodo di prova di durata superiore a quella contemplata da un precedente contratto collettivo efficace erga omnes). (Conf 4268/82, mass n 422245).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)