Sez. L, Sentenza n. 4268 del 20/07/1982 (Rv. 422245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI EFFICACI "ERGA OMNES" E CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI ALL'OPERATIVITÀ DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - COMPARAZIONE FRA I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI AL FINE DI STABILIRE QUELLO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI EFFICACI "ERGA OMNES" E CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI ALL'OPERATIVITÀ DELLA LEGGE DI DELEGA N. 741 DEL 1959 - COMPARAZIONE FRA I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI AL FINE DI STABILIRE QUELLO PIÙ FAVOREVOLE - CRITERI.*
La comparazione fra il trattamento economico dovuto ai lavoratori in forza di contratti collettivi resi efficaci erga omnes in esecuzione della legge di delega 14 luglio 1959 n. 741 e quello disciplinato da successivi accordi e contratti collettivi o individuali, al fine di stabilire quale risulti più favorevole, non può effettuarsi in relazione alle singole clausole o ai singoli istituti, ma deve essere effettuata globalmente, con riferimento all'insieme del trattamento economico e normativo rispettivamente assicurato. (V 2158/82, mass n 420038).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)