Sez. U, Ordinanza n. 9169 del 20/04/2006 (Rv. 589666 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione - Legittimazione - Dell'attore - Configurabilità - Fondamento - Interesse ad ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese (nella specie, in presenza di contestazione, da parte del convenuto, della giurisdizione dell'autorità adita) un interesse concreto ed immediato del ricorrente ad una definizione della questione da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, onde evitare che la sua eventuale risoluzione in sede di merito possa essere modificata a seguito di impugnazione, ritardando la definizione della controversia, ed ottenere un giusto processo di durata ragionevole.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)