Sez. U, Ordinanza n. 17776 del 30/06/2008 (Rv. 604109 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte ricorrente davanti al giudice amministrativo, nonostante l'adesione della parte resistente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa e l'oggettiva mancanza d'incertezza sulla corretta instaurazione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)