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Sez. 1, Ordinanza n. 1917 del 14/06/1967 Cc. (dep. 14/10/1967) Rv. 105667 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELLO ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ESTREMI - CONSUMAZIONE DEL REATO - REALE CONSEGNA DELLA COSA ALL'ACQUIRENTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105667-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELLO ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ESTREMI - CONSUMAZIONE DEL REATO - REALE CONSEGNA DELLA COSA ALL'ACQUIRENTE - NECESSITA.*

L'art 515 cod pen, nel determinare il fatto tipico del delitto di frode in commercio, prescinde dal momento in cui l'alienante si libera dall'Obbligo della consegna e da Rilevanza soltanto, nell'iter relativo all'esecuzione del contratto, alla consegna all'acquirente di cosa diversa da quella pattuita o dichiarata, giacche solo l'atto concreto della consegna realizza il tipo di inadempimento contrattuale penalmente sanzionato dall'art 515 cod pen consentendo altresi all'acquirente, che ha ottenuto la disponibilita della cosa, di verificare la rispondenza della medesima a quella pattuita o dichiarata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)