Sez. 6, Sentenza n. 4496 del 25/09/1989 Ud. (dep. 02/04/1990) Rv. 183888 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMICA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ELEMENTO MATERIALE - NON VI RIENTRA IL "PORRE IN VENDITA" - ECCEZIONE - VENDITA NELLE FORME DEL SELF-SERVICE - RAGIONE - COINCIDENZA DEL "PORRE IN VENDITA" IL BENE CON LA SUA POSSIBILE "CONSEGNA" ALL'ACQUIRENTE - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO L'ECONOMICA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ELEMENTO MATERIALE - NON VI RIENTRA IL "PORRE IN VENDITA" - ECCEZIONE - VENDITA NELLE FORME DEL SELF-SERVICE - RAGIONE - COINCIDENZA DEL "PORRE IN VENDITA" IL BENE CON LA SUA POSSIBILE "CONSEGNA" ALL'ACQUIRENTE - TENTATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
L'elemento materiale del reato di frode nell'Esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta. Il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale (pattuizione-dichiarazione) tra venditore ed acquirente e va distinto dal "porre in vendita" il bene: attività materiale da non ricomprendere nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 515 cod. pen. per i precisi riferimenti ad essa contenuti nei successivi artt. 516 e 517 cod. pen.. una tale distinzione non può però essere mantenuta nel caso in cui il bene sia posto in vendita nelle forme del self-Service; in siffatto sistema di vendita al pubblico, infatti, il prodotto non solo è offerto al pubblico ma è anche messo a sua completa disposizione, e il "porre in vendita" il bene coincide con la sua possibile "consegna" all'acquirente, il quale, nel momento della materiale apprensione, ne valuta le diverse caratteristiche sulla base delle indicazioni (scritte e talvolta anche orali) del venditore o di chi per lui, dando così vita a quegli elementi contrattuali della "dichiarazione-pattuizione" che si concludono con il pagamento del relativo prezzo. Qualora, poi, il bene sia stato offerto in vendita al pubblico ma non materialmente trasferito ad un acquirente, allora correttamente deve ipotizzarsi il tentativo e l'idoneità degli Atti volti a consegnare il bene incriminato al pubblico. (V mass n 173111; (V mass n 115532; (V mass n 105667; (V mass n 104510).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516, Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)