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Sez. L, Sentenza n. 10580 del 05/11/1990 (Rv. 469607 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI ESEGUITI PER EFFETTO DELL'ESECUTORIETÀ DELLA PRIMA SENTENZA - PREVIO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SECONDA SENTENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469607-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE - RIPETIZIONE DEI PAGAMENTI ESEGUITI PER EFFETTO DELL'ESECUTORIETÀ DELLA PRIMA SENTENZA - PREVIO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SECONDA SENTENZA - NECESSITÀ.*

A norma del secondo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., la riforma in appello della sentenza di condanna di primo grado spiega effetto sulla sentenza riformata solo dal momento del passaggio in giudicato della stessa sentenza di riforma. Pertanto, in una controversia di lavoro, i pagamenti di differenze retributive eseguiti per effetto dell'esecutorietà della sentenza di primo grado (esecutorietà che è considerata come uno dei provvedimenti dipendenti da tale sentenza poi riformata in appello) possono essere ripetuti solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che dichiara non dovuti quei pagamenti. (V 2925/88, mass n 458492).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)