Sez. U, Sentenza n. 2925 del 13/04/1988 (Rv. 458492 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA PRETORILE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - SENTENZA PRETORILE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - EFFETTI - SENTENZA D'APPELLO DICHIARATIVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
A seguito della sentenza pretorile che dichiari l'illegittimità del licenziamento ed ordini la reintegrazione nel posto di lavoro, l'Obbligo del datore di lavoro, inottemperante a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta in virtù del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, si fonda sulla riaffermata vigenza della lex contractus e sulla ininterrotta continuità del rapporto di lavoro con la correlativa equiparazione, alla effettiva utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore, ove richiesto, a riprendere servizio (salva la prova contraria, a carico del datore di lavoro, della Mancanza di detta disponibilità). Pertanto, qualora quell'ordine venga rimosso con sentenza d'appello, dichiarativa della legittimità del licenziamento, le retribuzioni maturate fino alla pronuncia di tale sentenza, se già riscosse, restano irripetibili, e, in difetto, possono essere chieste anche in separato giudizio (di cognizione, non di esecuzione, dato il venir meno del titolo esecutivo), in applicazione dei principi posti dall'art. 2126 cod. civ. con riguardo al rapporto lavorativo di fatto, mentre, per il periodo successivo alla pronuncia d'appello, non essendo più operativa la predetta equiparazione, nessuna retribuzione si rende dovuta, e, se corrisposta, una volta passata in giudicato la pronuncia stessa, potrà essere oggetto di Azione di ripetizione. (V 4085/87, mass n 452868; (V 8920/87, mass n 456246; (V 8287/87, mass n 455883; (V 1332/87, mass n 450805; (contra 2872/82, mass n 420759; (contra 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)