Sez. U, Ordinanza n. 22554 del 23/10/2014 (Rv. 633156 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Controversia inerente la causa di contratto stipulato da una P.A. - Natura civile agli effetti della giurisdizione convenzionale ex art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, la competenza esclusiva a conoscere dei vizi negoziali relativi, nella specie, alla causa di un contratto d'investimento in derivati finanziari stipulato da una P.A., recante una clausola di proroga della giurisdizione per le controversie riguardanti la validità ed efficacia dello stesso, va attribuita ai giudici dello Stato membro concordato, trattandosi di controversia in materia civile e commerciale, e non in materia amministrativa.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)