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Sez. U, Ordinanza n. 3624 del 08/03/2012 (Rv. 621676 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di proroga della giurisdizione - Esclusività della giurisdizione convenzionale ex art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Limiti - Diverso accordo tra le parti - Salvezza - Clausola di proroga asimmetrica - Validità - Effetti.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621676-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, la clausola di proroga della giurisdizione, mediante la quale si attribuisce ai giudici di uno Stato membro la competenza a conoscere le controversie nate da un determinato rapporto giuridico, investe quei giudici di giurisdizione esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Dal suo canto, la clausola di proroga asimmetrica, la quale cioè vincola una parte alla giurisdizione dei giudici di uno Stato membro ed autorizza invece l'altra ad adire, a sua scelta, anche giudici di un diverso Stato membro o individuati dalle convenzioni internazionali, è un accordo di deroga all'esclusività della competenza convenzionale, ammesso dall'art. 23 cit., ma limitato alla parte cui il contratto abbia riconosciuto tale facoltà.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)