Sez. 1, Sentenza n. 4419 del 09/08/1985 (Rv. 441880 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - MUTAMENTI DI RESIDENZA O DOMICILIO SOPRAVVENUTI FRA LA DATA DELL'ORIGINARIA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA E QUELLA DELLA RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - MUTAMENTI DI RESIDENZA O DOMICILIO SOPRAVVENUTI FRA LA DATA DELL'ORIGINARIA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA E QUELLA DELLA RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, in base alla residenza o domicilio del convenuto, i mutamenti di tale residenza o domicilio, che sopravvengano fra la data della originaria notificazione dell'atto introduttivo e quella della rinnovazione della notificazione medesima, disposta dal giudice istruttore a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., non sono rilevanti, dato che la prima delle indicate notificazioni resta sanata dalla seconda con effetti retroattivi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)