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Sez. 1, Sentenza n. 4419 del 09/08/1985 (Rv. 441880 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - MUTAMENTI DI RESIDENZA O DOMICILIO SOPRAVVENUTI FRA LA DATA DELL'ORIGINARIA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA E QUELLA DELLA RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441880-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE - MUTAMENTI DI RESIDENZA O DOMICILIO SOPRAVVENUTI FRA LA DATA DELL'ORIGINARIA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA E QUELLA DELLA RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

Al fine della Determinazione della Competenza per territorio, in base alla residenza o domicilio del convenuto, i mutamenti di tale residenza o domicilio, che sopravvengano fra la data della originaria notificazione dell'atto introduttivo e quella della rinnovazione della notificazione medesima, disposta dal giudice istruttore a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., non sono rilevanti, dato che la prima delle indicate notificazioni resta sanata dalla seconda con effetti retroattivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)