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Sez. 1, Sentenza n. 10008 del 09/10/1998 (Rv. 519556 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Effetti processuali - Prevenzione della lite - Decorrenza - Dalla data del rinnovo della notifica - Configurabilità - Iscrizione a ruolo con la prima notifica, viziata - Utilizzabilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519556-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

Il rapporto processuale si instaura con una valida notifica e pertanto, nel caso sia rinnovata, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sì che, per stabilire qual'è il giudice preventivamente adito ai fini dell'art. 39 cod. proc. civ., occorre aver riguardo alla data della notifica rinnovata, non rilevando l'utilizzabilità dell'iscrizione a ruolo avvenuta con la prima notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)