Sez. 5, Sentenza n. 5593 del 10/03/2000 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216111 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Differenza rispetto alla minaccia - Reato di danno - Conseguenze - Fattispecie: esercizio arbitrario dei poteri del Sindaco.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)