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Sez. 5, Sentenza n. 5593 del 10/03/2000 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216111 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Differenza rispetto alla minaccia - Reato di danno - Conseguenze - Fattispecie: esercizio arbitrario dei poteri del Sindaco.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216111-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)