Sez. 5, Sentenza n. 3403 del 17/12/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 228063 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Elementi costitutivi della violenza - Mezzi idonei a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione - Configurabilità del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
In tema di violenza privata (art. 610 cod. pen.), il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto integrato il reato nella condotta del soggetto che aveva afferrato la parte offesa per le spalle, costringendola a fermarsi ed a realizzare un contatto interpersonale che spontaneamente avrebbe evitato, impedendole, altresì, di entrare in una cabina telefonica e di telefonare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)