Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966 (Rv. 322141 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLA DOMANDA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLA DOMANDA.*
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa si determina a norma del codice di procedura civile -art.9 legge n.794 del 13 giugno 1942, modificato dall'art.2 della legge n.957 del 19 dicembre 1949, ora art.6 del d.m. 28 febbraio 1958, avendo riguardo alla domanda, considerata al momento iniziale della lite. *
Riferimenti normativi: DM 28/02/1958 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 749 art. 9, Legge 19/12/1949 num. 957 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)