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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23682 del 10/10/2017 (Rv. 645755 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Adozione di rito erroneo da parte del giudice - Deduzione - Modalità - Lesione del diritto di difesa - Specificazione - Necessità - Fattispecie in tema di giudizio di delibazione di sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.
Stato
decisa il 2017-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645755-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato infondato il ricorso che denunciava la nullità della pronuncia di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per l'irrituale introduzione del giudizio a mezzo di ricorso, anziché con citazione, e per la mancanza nell'atto dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 7, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 30, Tratt. Internaz. 18/12/1984 art. 4, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)