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Sez. 3, Sentenza n. 11266 del 30/07/2002 (Rv. 556425 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Ammissione che un incidente sia ascrivibile a propria colpa - Valore di confessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556425-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., la confessione ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, non ha valore di confessione l'ammissione che un certo evento sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico. Nella specie la SC ha formulato il principio sopra richiamato, escludendo valenza confessoria (stragiudiziale) alla missiva con la quale il Comune aveva sollecitato il proprio assicuratore a una rapida definizione del sinistro occorso al conducente di autovettura investita da una frana che aveva invaso la strada comunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)