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Sez. 3, Sentenza n. 16260 del 03/08/2005 (Rv. 583917 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Ammissione che un incidente sia ascrivibile a propria colpa - Valore di confessione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583917-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE

Non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso (nella specie, scontro tra veicoli) sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio alla cui formazione concorrono valutazioni di ordine giuridico, mentre la confessione, ai sensi dell'art. 2730 cod. civ., ha ad oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)