Sez. 1, Sentenza n. 28748 del 03/12/2008 (Rv. 605917 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI | Patto parasociale - Previsione di compenso agli amministratori - Successiva pedissequa delibera assembleare - Annullabilità - Legittimazione dei soci dissenzienti - Configurabilità - Condizioni - Perseguimento di interesse extrasociale - Necessità - Fondamento - Voto determinante del socio amministratore - Rilevanza - Limiti.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI
In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 cod.civ., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all'impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)