Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 21/03/2000 (Rv. 534928 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI | Deliberazioni - Annullamento - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI
Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod.civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibere stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)