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Sez. 1, Sentenza n. 3115 del 20/04/2000 Cc. (dep. 29/05/2000) Rv. 216386 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Contrasto tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale - Contrasto negativo - Applicabilità della disciplina sui conflitti - Conflitto per "casi analoghi" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216386-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI

È ammissibile, in caso di contrasto, il conflitto tra tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale. Infatti, e come emerge dalla relazione al D.L.G. n. 51 del 1998, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art.33-quinquies, cod.proc.pen.) non è considerata dalla legge "una questione di mera distribuzione degli affari interna all'ufficio", ma dà luogo ad un vizio che può essere rilevato d'ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento (art.33-octies, cod.proc.pen). Deve pertanto concludersi che la situazione di contrasto che può verificarsi all'interno dello stesso tribunale tra gli organi che lo compongono, non potendo essere risolta con provvedimenti di natura ordinatoria emanati dal capo dell'ufficio, dia luogo ad una situazione di "crisi" processuale, che configura uno dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art.28, comma 2, cod.proc.pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte regolatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies, Cod. Proc. Pen. art. 33 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)