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Sez. 1, Sentenza n. 4237 del 19/07/1982 (Rv. 422209 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA TALI PROVE E LA DECISIONE IMPUGNATA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422209-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - IN GENERE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA TALI PROVE E LA DECISIONE IMPUGNATA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Non è censurabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato, l'apprezzamento del giudice del merito che escluda l'esistenza del rapporto di causalità tra la decisione impugnata per revocazione e la dedotta falsità delle prove. (V 80/79, mass n 396122; (V 736/78, mass n 390075; (V 3866/68, mass n 337332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)