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Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 02/12/1968 (Rv. 337332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - INESISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA CON LA SENTENZA IMPUGNATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - INESISTENZA DEL RAPPORTO DI CAUSALITA CON LA SENTENZA IMPUGNATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non e censurabile in Sede di legittimita, se congruamente motivato, l'apprezzamento del giudice di merito che escluda l'esistenza del rapporto di causalita fra la decisione impugnata per revocazione ed il dedotto errore di fatto. (V. Sentenza n.2734-67, massima n. 330245).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)