Sez. 3, Sentenza n. 2711 del 03/08/1999 Cc. (dep. 21/04/2000) Rv. 216558 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Poteri del tribunale del riesame come giudice di appello - Annullamento per vizio di motivazione - Esclusione - Dovere di integrazione della motivazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Il Tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece, nel rispetto del principio "tantum devolutum quantum appellatum", provvedere a completare la motivazione, integrandola in tutto o in parte. Pertanto il giudice di appello, una volta denunziata una nullità per carenza di motivazione, non può limitarsi a rilevare tale carenza ma, nell'ambito delle questioni decise dal provvedimento impugnato, deve riesaminare l'oggetto della decisione, ovviando con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento stesso, rientrando ciò nei suoi poteri doveri di giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)