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Sez. 1, Sentenza n. 670 del 02/02/1995 Cc. (dep. 15/06/1995) Rv. 201721 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Provvedimento impugnato inadeguatamente motivato - Integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201721-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Allorché il provvedimento impugnato con l'appello sia inadeguatamente o erroneamente motivato, il giudice d'appello non può disporne l'annullamento, ma deve giudicare in secondo grado, motivando adeguatamente la decisione. (Fattispecie relativa a procedimento "de libertate", in relazione alla quale la S.C. ha anche ribadito la sua costante giurisprudenza circa la legittimità della motivazione "per relationem" che faccia riferimento alle ragioni esposte in altri provvedimenti noti all'interessato, quantunque ancora "sub judice").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)