Sez. 3, Sentenza n. 6420 del 01/07/1998 (Rv. 516847 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Incapacità lavorativa conseguita ad un danno alla salute - Liquidazione attraverso le tabelle di capitalizzazione - Omessa tenuta in conto dello scarto fra vita fisica e vita lavorativa - Sindacabilità in sede di giudizio di legittimità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La decisione con la quale il giudice di merito, nel liquidare il danno patrimoniale da incapacità lavorativa conseguita ad un danno alla salute, faccia applicazione delle tabelle di capitalizzazione allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, ma ometta di tenere conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, in considerazione del progressivo aumento della durata della vita media dal 1922 ad oggi, costituisce valutazione di merito, insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)