Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 18/06/2003 (Rv. 564363 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno patrimoniale subito dal notaio - Liquidazione - Criteri - Durata presumibile della vita lavorativa.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro subito da un notaio a seguito di un sinistro occorre far riferimento all'art. 37 del R.D. 14 novembre 1926, n. 1953, che fissa al compimento del settantacinquesimo anno d'età il giorno in cui i notai sono tenuti a cessare dall'esercizio della professione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 24/11/1926 num. 1953 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)