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Sez. 2, Sentenza n. 1910 del 04/04/1981 (Rv. 412594 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DALL'EVENTO DANNOSO - RIVALUTAZIONE DELLE RELATIVE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412594-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVATE DALL'EVENTO DANNOSO - RIVALUTAZIONE DELLE RELATIVE SOMME EROGATE DAL DANNEGGIATO - AMMISSIBILITA.*

Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. (Conf 6514/80, mass n 410297; (Conf 6481/80, mass n 410238; (Conf 5657/80, mass n 409509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)