Sez. 3, Sentenza n. 5657 del 21/10/1980 (Rv. 409509 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI A CURA DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIANTE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI A CURA DEL DANNEGGIATO - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL DANNEGGIANTE - NATURA DI DEBITO DI VALORE - PERSISTENZA.*
Qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua originaria natura di debito di valore: conseguentemente, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta. (Conf 5092/79, mass n 401739; (Conf 1746/79, mass n 398107; (Conf 5424/78, mass n 395183; (Conf 4863/78, mass n 394570; (Conf 4114/78, mass n 393732; (Conf 2238/78, mass n 391625; (Conf 57/78, mass n 389352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)